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Statuto
Statuto
Statuto dell'Associazione Volontari del Sebino - ONLUS
Modificato il giorno 14 aprile 2002

Art. 1 - E' costituita l'associazione di solidarietà sociale e volontariato denominata Volontari del Sebino. Essa è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalla legge 266 del 11.08.1991 e dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico.
Art. 2 - L'associazione ha sede in Marone (Brescia) via Roma, 10 e potrà istituire sedi secondarie nell'ambito del territorio delle province lombarde.
Art. 3 - La durata dell'associazione viene stabilita dalla data della sua costituzione fino al 2030.
Art. 4 - L'associazione di volontariato non ha scopo di lucro, ma persegue il fine della solidarietà civile e sociale. Essa opera in maniera specifica, con prestazioni non occasionali di volontariato diretto e attivo, rivolto alla generalità della popolazione e soprattutto a quanti versano in particolari condizioni di bisogno e disagio umano e sociale, senza distinzione di razza, religione, cultura e ceto. Più specificatamente l'associazione si occupa di sostenere le categorie socialmente deboli degli anziani, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli alcolisti e delle forme del disagio in genere con azioni di solidarietà attiva, morale e materiale, e promovendo di iniziative di accoglienza e di inserimento sociale e lavorativo degli immigrati.
Art. 5 - Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutte le persone che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'associazione. Per l'ammissione i soci devono presentare apposita domanda e la loro iscrizione viene accettata con delibera dell'organo di gestione.
Art. 6 - Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, allo stesso modo, ogni carica ricoperta all'interno dell'associazione viene svolta in maniera gratuita. Eventuali contributi che dovessero essere assegnati all'associazione anche per le attività dei propri associati, dovranno servire per le attività sociali. In nessun caso i contributi od elargizioni varie riscosse dall'associazione potranno configurarsi come retribuzione da elargire agli associati. Agli stessi spetta eventualmente il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito dall'organizzazione. L'associazione assicura i propri aderenti per malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi per le attività svolte all'interno dell'associazione medesima, secondo le norme della legge quadro sul volontariato (L. n°266/91).
Art. 7 - La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
a. per decesso
b. per dimissioni da comunicarsi per iscritto
c. per decadenza nel caso venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso
d. per delibera di esclusione dell'assemblea
e. per quanto stabilito dal "Regolamento di Adesione"
E' considerata inoltre causa di decadenza dell'associato il comportamento sleale nei confronti dell'associazione. La decadenza viene deliberata dal CdA e notificata con lettera raccomandata all'interessato. Con apposito documento da approvare con le modalità di cui al successivo art. 10, il CdA definisce i criteri e le modalità da rispettare per l'adesione, il rinnovo annuale, la quota di iscrizione e la tenuta del registro dei soci.
Art. 8 - Tutti gli associati costituiscono l'assemblea. L'assemblea degli associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale, con avviso indicante la data, l'ora e l'ordine del giorno della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata su domanda firmata da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio e del conto consuntivo.
L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di competenza ogni volta che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Art. 9 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che risultano ammessi dall'organo amministrativo almeno novanta giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da altro associato, non membro del Comitato di Gestione, mediante delega scritta. Ogni socio non può rappresentare più di 5 associati.
Art. 10 - L'assemblea ordinaria delibera:
sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo previa fissazione del numero dei componenti;
sulla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura, rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione;
sull'ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti;
sull'approvazione dei regolamenti interni;
sulla nomina dei componenti l'organo di controllo;
su acquisti, permute e cessioni di beni immobiliari;
su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto.
L'assemblea straordinaria delibera:
sullo scioglimento dell'associazione e devoluzioni del patrimonio;
sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
sulla costituzione di sedi secondarie;
sul trasferimento della sede sociale;
Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate e deliberano secondo quanto previsto dall'art. 20 e 21 del Codice Civile.
Art. 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del CdA o, in mancanza, dalla persona designata dall'assemblea stessa, e nomina un segretario.
Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dalla segretaria.
Art. 12 - L'associazione è amministrata da un comitato di gestione, detto anche consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea mediante votazione su scheda, secondo il principio di ampia e diretta democrazia e con piena libertà di scelta ogni socio, avente diritto al voto, potrà indicare sulla scheda un numero di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Il CdA sarà composto da un minimo di tre ad un massimo di quindici persone. In caso di parità di voti tra i candidati, assumerà la carica di consigliere il socio con maggiore anzianità di appartenenza all'associazione. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti all'interno dell'organo amministrativo (CdA) mediante votazione segreta in occasione della riunione di insediamento. In caso di dimissioni di un membro del CdA si provvede alla sua surroga mediante cooptazione tra i volontari non eletti durante le più recenti elezioni dell'organo amministrativo (CdA).
In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente il CdA può seguire le seguenti procedure:
- procedere alla cooptazione del nuovo membro, in sostituzione del membro dimissionario e secondo le regole sopra indicate, e successivamente procedere alla elezione del nuovo Presidente o del Vice;
- in caso di impossibilità o di gravi motivazioni il CdA può convocare l'assemblea dei soci per proporre il rinnovo delle cariche amministrative.
Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al CdA sono conferiti i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria essendo di competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza dell'assemblea degli associati. Al Presidente sono consentite operazioni di ordinaria amministrazione che dovranno essere ratificate dal CdA e secondo limiti di spesa stabiliti dal CdA al momento dell'insediamento. Al CdA spetta procedere agli acquisti, permute ed alienazioni di beni mobili necessari all'attività dell'associazione; potrà altresì dare la propria adesione od affiliazione ad associazioni, enti e comitati che operano con il medesimo scopo sociale dei "Volontari del Sebino".
Art. 13 - Il CdA è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento dal Vice presidente, nella sede sociale o altrove, con lettera indicante la data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione spedita almeno cinque giorni prima al domicilio di ciascun amministratore e dei membri dell'organo di controllo. Su unanime intesa del CdA i membri possono fissare anche altri criteri per la convocazione del comitato stesso. Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o assenza, è tenuto ad effettuare la convocazione del CdA almeno una volta l'anno per redigere il bilancio consuntivo e preventivo e quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da due componenti dell'organo di controllo. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 14 - I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale a responsabilità del Presidente, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente e dal segretario.
Art. 15 - Il Presidente dura in carica la medesima durata del CdA e non può ricoprire tale carica per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione; allo stesso è devoluta la firma sociale. In caso di assenza o di impedimento le veci vengono assunte dal Vice presidente. Dietro delibera del CdA può essere temporaneamente ed occasionalmente assegnata anche ad altri amministratori la rappresentanza e la firma sociale.
Art. 16 - Il CdA nomina, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario conferendogli i poteri, compiti ed incarichi che riterrà più idonei. Al segretario è demandata la cura e la tenuta dei registri dell'associazione.
Art. 17 - L'organo di controllo è composto da tre membri soci che durano in carica un esercizio sociale e sono nominati dall'assemblea degli associati con il medesimo criterio per la nomina del CdA. A loro spetta di vigilare che il CdA agisca nello spirito dello statuto e possono convocare l'assemblea dei soci in caso accertino irregolarità nella gestione.
Art. 18 - Qualora almeno 9 associati provengano dal medesimo comune o frazione possono costituire, su assenso del CdA, la sezione locale dell'associazione. Il funzionamento delle sezioni comunali è stabilito da apposito regolamento deliberato dall'assemblea. Il rappresentante di ogni sezione locale deve essere invitato a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CdA.
Art. 19 - Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'organo amministrativo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo corredandolo di una relazione; esso va sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il trenta aprile di ogni anno. Per la formazione del bilancio devono essere distinte almeno le seguenti voci:
- le entrate dell'associazione costituite:
dai contributi degli associati;
dai contributi di terzi, enti pubblici e privati;
dai proventi derivati dalle attività marginali anche di carattere commerciale organizzate dall'associazione per il perseguimento dei propri scopi sociali;
- le uscite dell'associazione costituite:
dalle spese per la gestione amministrativa;
dalle spese per le iniziative di solidarietà sociale attuate;
L'eventuale disavanzo di gestione risultante dal bilancio regolarmente approvato può essere coperto, su deliberazione dell'assemblea:
mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati;
mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti.
Art. 20 - I libri dell'associazione sono costituiti:
- dal libro verbali delle assemblee e quello del CdA nel quale saranno verbalizzate tutte le riunioni a firma del segretario e del Presidente;
- dal libro degli associati nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli associati, loro dati anagrafici completi, con data di ammissione;
- dal libro giornale di cassa nel quale saranno trascritte le scritture contabili.
Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere gli estratti dei libri e scritture precedentemente indicati.

Art. 21 - Sono considerati causa di scioglimento dell'associazione, oltre a quelle previste dal Codice Civile:
la riduzione del numero degli associati a meno di nove;
la delibera assembleare di scioglimento;
la scadenza del temine di durata;
la dichiarazione di nullità del contratto associativo;
Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli associati :
determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo che andrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore;
nomina il liquidatore, anche tra i non associati, fissandone i poteri.
Art. 22 - Per quanto non compreso nel presente statuto valgono le norme previste dalle leggi attuali e future, con specifico riferimento alla legge n°266/91 sul Volontariato.

Brescia, lì 14 aprile 2002

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