Statuto dell'Associazione Volontari del Sebino - ONLUS
Modificato il giorno 14 aprile 2002
Art. 1 - E' costituita l'associazione di solidarietà sociale e volontariato
denominata Volontari del Sebino. Essa è retta dal presente statuto in ottemperanza
e nei limiti di quanto stabilito dalla legge 266 del 11.08.1991 e dalle norme generali
del nostro ordinamento giuridico.
Art. 2 - L'associazione ha sede in Marone (Brescia) via Roma, 10 e potrà
istituire sedi secondarie nell'ambito del territorio delle province lombarde.
Art. 3 - La durata dell'associazione viene stabilita dalla data della sua
costituzione fino al 2030.
Art. 4 - L'associazione di volontariato non ha scopo di lucro, ma persegue
il fine della solidarietà civile e sociale. Essa opera in maniera specifica, con
prestazioni non occasionali di volontariato diretto e attivo, rivolto alla generalità
della popolazione e soprattutto a quanti versano in particolari condizioni di bisogno
e disagio umano e sociale, senza distinzione di razza, religione, cultura e ceto.
Più specificatamente l'associazione si occupa di sostenere le categorie socialmente
deboli degli anziani, dei portatori di handicap, dei tossicodipendenti, degli alcolisti
e delle forme del disagio in genere con azioni di solidarietà attiva, morale e materiale,
e promovendo di iniziative di accoglienza e di inserimento sociale e lavorativo
degli immigrati.
Art. 5 - Possono aderire all'organizzazione di volontariato tutte le persone
che, mosse da spirito di solidarietà, condividono le finalità dell'associazione.
Per l'ammissione i soci devono presentare apposita domanda e la loro iscrizione
viene accettata con delibera dell'organo di gestione.
Art. 6 - Gli associati prestano la loro opera in modo personale, spontaneo
e gratuito e non hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata, allo stesso
modo, ogni carica ricoperta all'interno dell'associazione viene svolta in maniera
gratuita. Eventuali contributi che dovessero essere assegnati all'associazione anche
per le attività dei propri associati, dovranno servire per le attività sociali.
In nessun caso i contributi od elargizioni varie riscosse dall'associazione potranno
configurarsi come retribuzione da elargire agli associati. Agli stessi spetta eventualmente
il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito
dall'organizzazione. L'associazione assicura i propri aderenti per malattie, infortuni
e responsabilità civile verso terzi per le attività svolte all'interno dell'associazione
medesima, secondo le norme della legge quadro sul volontariato (L. n°266/91).
Art. 7 - La qualifica di associato può venire meno per i seguenti motivi:
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a. |
per decesso |
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b. |
per dimissioni da comunicarsi per iscritto |
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c. |
per decadenza nel caso venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato
ammesso |
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d. |
per delibera di esclusione dell'assemblea |
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e. |
per quanto stabilito dal "Regolamento di Adesione" |
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E' considerata inoltre causa di decadenza dell'associato il comportamento sleale
nei confronti dell'associazione. La decadenza viene deliberata dal CdA e notificata
con lettera raccomandata all'interessato. Con apposito documento da approvare con
le modalità di cui al successivo art. 10, il CdA definisce i criteri e le modalità
da rispettare per l'adesione, il rinnovo annuale, la quota di iscrizione e la tenuta
del registro dei soci.
Art. 8 - Tutti gli associati costituiscono l'assemblea. L'assemblea degli
associati è convocata, anche fuori dalla sede sociale, con avviso indicante la data,
l'ora e l'ordine del giorno della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno
10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea può essere convocata
su domanda firmata da almeno un decimo degli associati.
L'assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata
almeno una volta l'anno entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio
e del conto consuntivo.
L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di competenza ogni volta
che l'organo amministrativo lo ritenga opportuno.
Art. 9 - Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati che
risultano ammessi dall'organo amministrativo almeno novanta giorni prima di quello
fissato per l'adunanza.
Ogni associato ha diritto ad un voto, e può farsi rappresentare nell'assemblea da
altro associato, non membro del Comitato di Gestione, mediante delega scritta. Ogni
socio non può rappresentare più di 5 associati.
Art. 10 - L'assemblea ordinaria delibera:
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sulla nomina dei componenti l'organo amministrativo previa fissazione del numero
dei componenti; |
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sulla approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e sulla destinazione o copertura,
rispettivamente, dell'avanzo o del disavanzo di gestione; |
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sull'ammontare di eventuali contributi straordinari dovuti; |
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sull'approvazione dei regolamenti interni; |
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sulla nomina dei componenti l'organo di controllo; |
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su acquisti, permute e cessioni di beni immobiliari; |
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su quanto altro a lei demandato per legge o per statuto. |
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L'assemblea straordinaria delibera:
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sullo scioglimento dell'associazione e devoluzioni del patrimonio; |
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sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto; |
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sulla costituzione di sedi secondarie; |
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sul trasferimento della sede sociale; |
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Le assemblee, ordinarie e straordinarie, sono convocate e deliberano secondo quanto
previsto dall'art. 20 e 21 del Codice Civile.
Art. 11 - L'assemblea è presieduta dal Presidente del CdA o, in mancanza,
dalla persona designata dall'assemblea stessa, e nomina un segretario.
Delle riunioni di assemblea viene redatto verbale firmato dal Presidente e dalla
segretaria.
Art. 12 - L'associazione è amministrata da un comitato di gestione, detto
anche consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea mediante votazione su
scheda, secondo il principio di ampia e diretta democrazia e con piena libertà di
scelta ogni socio, avente diritto al voto, potrà indicare sulla scheda un numero
di candidati non superiore ai due terzi dei membri da eleggere. Il CdA sarà composto
da un minimo di tre ad un massimo di quindici persone. In caso di parità di voti
tra i candidati, assumerà la carica di consigliere il socio con maggiore anzianità
di appartenenza all'associazione. Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti
all'interno dell'organo amministrativo (CdA) mediante votazione segreta in occasione
della riunione di insediamento. In caso di dimissioni di un membro del CdA si provvede
alla sua surroga mediante cooptazione tra i volontari non eletti durante le più
recenti elezioni dell'organo amministrativo (CdA).
In caso di dimissioni del Presidente o del Vice Presidente il CdA può seguire le
seguenti procedure:
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procedere alla cooptazione del nuovo membro, in sostituzione del membro dimissionario
e secondo le regole sopra indicate, e successivamente procedere alla elezione del
nuovo Presidente o del Vice; |
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in caso di impossibilità o di gravi motivazioni il CdA può convocare l'assemblea
dei soci per proporre il rinnovo delle cariche amministrative. |
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Gli amministratori durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Al CdA sono conferiti
i più ampi ed illimitati poteri per l'amministrazione ordinaria essendo di competenza
tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato alla competenza
dell'assemblea degli associati. Al Presidente sono consentite operazioni di ordinaria
amministrazione che dovranno essere ratificate dal CdA e secondo limiti di spesa
stabiliti dal CdA al momento dell'insediamento. Al CdA spetta procedere agli acquisti,
permute ed alienazioni di beni mobili necessari all'attività dell'associazione;
potrà altresì dare la propria adesione od affiliazione ad associazioni, enti e comitati
che operano con il medesimo scopo sociale dei "Volontari del Sebino".
Art. 13 - Il CdA è convocato dal Presidente o, in sua assenza o impedimento
dal Vice presidente, nella sede sociale o altrove, con lettera indicante la data,
l'ora, il luogo e l'ordine del giorno della riunione spedita almeno cinque giorni
prima al domicilio di ciascun amministratore e dei membri dell'organo di controllo.
Su unanime intesa del CdA i membri possono fissare anche altri criteri per la convocazione
del comitato stesso. Il Presidente o chi per lui, in caso di impedimento o assenza,
è tenuto ad effettuare la convocazione del CdA almeno una volta l'anno per redigere
il bilancio consuntivo e preventivo e quando ne sia fatta richiesta da uno o più
amministratori o da due componenti dell'organo di controllo. Per la validità delle
deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in
carica, e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Art. 14 - I verbali delle riunioni, trascritti nell'apposito libro sociale
a responsabilità del Presidente, sono letti seduta stante e sottoscritti dal Presidente
e dal segretario.
Art. 15 - Il Presidente dura in carica la medesima durata del CdA e non può
ricoprire tale carica per più di tre mandati consecutivi. Il Presidente rappresenta
legalmente l'associazione; allo stesso è devoluta la firma sociale. In caso di assenza
o di impedimento le veci vengono assunte dal Vice presidente. Dietro delibera del
CdA può essere temporaneamente ed occasionalmente assegnata anche ad altri amministratori
la rappresentanza e la firma sociale.
Art. 16 - Il CdA nomina, anche al di fuori dei suoi membri, un segretario
conferendogli i poteri, compiti ed incarichi che riterrà più idonei. Al segretario
è demandata la cura e la tenuta dei registri dell'associazione.
Art. 17 - L'organo di controllo è composto da tre membri soci che durano
in carica un esercizio sociale e sono nominati dall'assemblea degli associati con
il medesimo criterio per la nomina del CdA. A loro spetta di vigilare che il CdA
agisca nello spirito dello statuto e possono convocare l'assemblea dei soci in caso
accertino irregolarità nella gestione.
Art. 18 - Qualora almeno 9 associati provengano dal medesimo comune o frazione
possono costituire, su assenso del CdA, la sezione locale dell'associazione. Il
funzionamento delle sezioni comunali è stabilito da apposito regolamento deliberato
dall'assemblea. Il rappresentante di ogni sezione locale deve essere invitato a
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del CdA.
Art. 19 - Gli esercizi sociali vanno dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni
anno. L'organo amministrativo provvede entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio
alla compilazione del bilancio consuntivo e preventivo corredandolo di una relazione;
esso va sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il trenta aprile di ogni
anno. Per la formazione del bilancio devono essere distinte almeno le seguenti voci:
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le entrate dell'associazione costituite: |
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dai contributi degli associati; |
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dai contributi di terzi, enti pubblici e privati; |
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dai proventi derivati dalle attività marginali anche di carattere commerciale organizzate
dall'associazione per il perseguimento dei propri scopi sociali; |
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le uscite dell'associazione costituite: |
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dalle spese per la gestione amministrativa; |
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dalle spese per le iniziative di solidarietà sociale attuate; |
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L'eventuale disavanzo di gestione risultante dal bilancio regolarmente approvato
può essere coperto, su deliberazione dell'assemblea:
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mediante nuovi contributi straordinari all'uopo destinati; |
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mediante l'utilizzo di fondi precedentemente costituiti. |
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Art. 20 - I libri dell'associazione sono costituiti:
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dal libro verbali delle assemblee e quello del CdA nel quale saranno verbalizzate
tutte le riunioni a firma del segretario e del Presidente; |
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dal libro degli associati nel quale verranno trascritti tutti i nominativi degli
associati, loro dati anagrafici completi, con data di ammissione; |
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dal libro giornale di cassa nel quale saranno trascritte le scritture contabili. |
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Gli associati hanno diritto di esaminare e chiedere gli estratti dei libri e scritture
precedentemente indicati.
Art. 21 - Sono considerati causa di scioglimento dell'associazione, oltre
a quelle previste dal Codice Civile:
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la riduzione del numero degli associati a meno di nove; |
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la delibera assembleare di scioglimento; |
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la scadenza del temine di durata; |
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la dichiarazione di nullità del contratto associativo; |
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Nel caso di scioglimento dell'associazione, per qualsiasi causa, l'assemblea degli
associati :
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determina le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio residuo
che andrà devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico
od analogo settore; |
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nomina il liquidatore, anche tra i non associati, fissandone i poteri. |
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Art. 22 - Per quanto non compreso nel presente statuto valgono le norme previste
dalle leggi attuali e future, con specifico riferimento alla legge n°266/91 sul
Volontariato.
Brescia, lì 14 aprile 2002
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